Fisco, via libera al nuovo redditometro ma il Garante della privacy chiede modifiche

L’Autorità Garante della Riservatezza dei dati personali però ha prescritto misure ad hoc per correggere i “numerosi profili di criticità” e rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all’evasione fiscale: “Dati certi e informativa ai contribuenti

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Il Garante per la privacy ha dato il via libera al redditometro, ma ha prescritto all’Agenzia delle Entrate l’adozione di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all’evasione fiscale.

Dalle spese certe, al contraddittorio, passando per l’esattezza dei dati e per una corretta informativa ai contribuenti, il Garante per la privacy vincola il suo via libera al redditometro a una serie di interventi che devono renderlo conforme alla normativa sulla privacy. Interventi necessari per correggere “i numerosi profili di criticità” emersi.

Criticità derivanti, peraltro, anche dallo stesso Decreto ministeriale di attuazione del nuovo redditometro,  che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare questi osservazioni riguardavano la qualità e l’esattezza dei dati utilizzati dall’Agenzia delle entrate; l’individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente per ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l’attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell’anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall’Istat; e l’informativa da rendere al contribuente.

Alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall’Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall’Autorità con il provvedimento odierno.

Il “Garante” ha perciò indicato gli aspetti dello strumento messo a punto dall’Agenzia delle Entrate che vanno rivisti.

SPESE CERTE: Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.

SPESE MEDIE ISTAT: I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.

FITTO FIGURATIVO: Il cosiddetto ”fitto figurativo” (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il ”fitto figurativo” dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l’attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l’affitto di una abitazione).

ESATTEZZA DEI DATI: L’Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo.

INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI: Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.

CONTRADDITTORIO: Nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.

Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati – relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo – entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Credits: Adnkronos, Garante della privacy

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