La riforma fiscale è più vicina, varata la delega. Ecco cosa cambierà (ma non subito)

Sì definitivo della Camera alla delega. Ora decreti delegati per catasto, fatture fiscali, Irpef e Iva

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Roma – La riforma fiscale e’ piu’ vicina: nessun voto contrario, 309 sì, 99 astenuti e dall’Aula della Camera arriva sulla delega fiscale un disco verde con il quale il provvedimento e’, ora, legge.Dal catasto al processo tributario, ai giochi, alla lotta all’evasione fiscale. Questi i principali contenuti della delega fiscale approvata dalla Camera e diventata legge.

OBIETTIVI. Si punta alla riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, nel rispetto del principio di equita’, compatibilmente con il rispetto dell’art.81 della Costituzione, nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e PIL stabiliti a livello europeo.

RESPONSABILIZZAZIONE. Deve essere individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate. In base a un principio di chiarezza e responsabilizzazione, va dunque suddiviso per soggetti istituzionali (Stato, Regioni, enti locali), il quadro dei beneficiari e/o dei cobeneficiari delle singole imposizioni.
Stop quindi alla giungla delle addizionali.

PROCESSO TRIBUTARIO. Recepimento dei principi indicati dal Cnel per la riforma dei procedimenti e del processo in materia tributaria. Coordinamento e semplificazione delle norme sugli obblighi dei contribuenti; potenziamento delle forme di contraddittorio tra amministrazione e contribuenti; leale e reciproca collaborazione tra amministrazione e cittadini; rafforzamento della conciliazione nel processo tributario.

CATASTO. Arriva un nuovo metodo di conteggio del valore basato non più sul numero dei vani ma sui metri quadrati e su una formula che lo avvicina alle reali stime di mercato. Dovrà esserci inoltre massima pubblicità e trasparenza delle funzioni statistiche ed e’ previsto anche un monitoraggio semestrale (con relazione del Governo al Parlamento) sugli effetti della revisione, articolati a livello comunale, al fine di verificare l’invarianza di gettito. Valori e rendite non potranno comunque andare al di sopra del valore di mercato.

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE. Le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione e all’erosione fiscale (quindi anche la giungla delle agevolazioni fiscali) devono essere esclusivamente attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Favorire l’emersione di base imponibile anche attraverso misure finalizzate al contrasto di interessi.

Potenziamento della fatturazione elettronica a fronte di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.

INCENTIVI E CONTRIBUTI. I risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese devono essere destinati alla riduzione dell’imposizione fiscale gravante sulle imprese; Profili penali. Mantenimento del regime penale per i comportamenti piu’ gravi; revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di correlare le sanzioni all’effettiva gravita’ dei comportamenti, con possibilita’ per le fattispecie meno gravi di applicare sanzioni amministrative anziche’ penali.

GIOCHI. Partecipazione dei Comuni alla pianificazione della dislocazione di sale da gioco e punti vendita; maggiori controlli anti-riciclaggio; rafforzamento delle norme sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi.

COMPENSAZIONE. Tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA E SEMPLIFICAZIONE. Nel quadro di un ampliamento del sistema di tutoraggio e di una migliore assistenza ai contribuenti per l’assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, va prevista la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE. I decreti devono rispettare i principi costituzionali (a partire dagli articoli 3 e 53), quelli dell’ordinamento dell’Ue, e quelli dello Statuto del contribuente, con particolare riferimento al vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore.(AGI)
Credit: AGI