Caso Abu Omar. La Cassazione critica Governo e Corte Costituzionale. “Calato il nero sipario del segreto”

Con la sentenza 20447, depositata oggi, la Suprema Corte prende atto “istituzionalmente” dell’apposizione del “segreto di Stato” sull’operato del direttore e del numero tre pro tempore del SISMI – Nicolò Pollari e Marco Mancini – e della sentenza 24 della Consulta, ma afferma il diritto di criticare. Al limite dell’eversione?

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Sulla vicenda legata alla extraordinary rendition del sedicente imam di Milano Hassan Mustafa Osama Nasr, in arte Abu Omar, secondo la Cassazione è calato “il nero sipario del segreto”.

Con la sentenza 20447 della Prima sezione penale, la Suprema Corte ha preso “istituzionalmente atto” della decisione della Corte Costituzionale, che aveva dato ragione al Governo nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall’Esecutivo contro la Cassazione e la Corte di Appello di Milano, ma – in modo del tutto irrituale – non rinuncia a criticare l’apposizione del segreto di Stato.

20140516-abu-omar-320x252Con il deposito delle motivazioni di oggi, i giudici di piazza Cavour hanno spiegato i motivi del proscioglimento accordato al generale Nicolò Pollari, ex direttore del SISMI (Servizio Informazioni Sicurezza Militare), e a Marco Mancini, all’epoca numero tre del servizio, nell’ambito dell’operazione con cui omologhi dell’intelligence statunitense prelevarono il sedicente clerico musulmano per consegnarlo alle patrie galere egiziane, da cui era ricercato per terrorismo.

Per anni le autorità competenti – scrive il relatore delle motivazioni, Umberto Zampetti, presidente della sezione Cristina Siotto – non avevano abbassato il nero sipario del segreto, pur consapevoli che imputati e testi, appartenenti ai Servizi, stavano riferendo sui fatti“. Poco prima la Suprema Corte ha dovuto precisare che la decisione presa è “profondamente incisa e radicalmente contrassegnata dalla pronuncia della Corte Costituzionale – di cui occorre costituzionalmente prendere atto – fino a porsi quale effetto consequenziale, diretto e costituzionalmente ineludibile, della stessa“.

La Cassazione, dunque, prende atto della sentenza 24 della Consulta e la definisce “decisamente innovativa, sia nel panorama generale della giurisprudenza della Consulta, in relazione ai precedenti in 20140516-marco-mancini-sgrena-right-320x230materia, in quanto – come è saltato con evidenza agli occhi di ogni lettore – sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell’esercizio del potere di segretazione in capo alla competente autorità amministrativa, con compressione del dovere di accertamento dei reati da parte dell’autorità giudiziaria che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità dell’autorità politica – il che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso singolo – sia nella concreta incidenza nel presente procedimento, posto che esso si era mosso finora proprio e fedelmente sulla strada tracciata dalle precedenti pronunce, di diverso segno, emesse dalla Corte Costituzionale“.

Una versione che non mancherà di sollevare polemiche, anche aspre, perché se c’è un atto principe dell’attività di governo – che appartiene al potere esecutivo espressione della volontà popolare attraverso il meccanismo della fiducia delle Camere – questo è il potere di apporre il segreto sulle operazioni di intelligence connesse con la sicurezza nazionale, soprattutto se legate alla politica estera e di difesa nazionale.

La Corte di Cassazione mostra in modo assai incisivo come sia ormai ineludibile una riforma del sistema giudiziario generale, perché non si era mai verificato che la Cassazione – ultimo giudice di legittimità – criticasse l’operato della Corte Costituzionale e del Governo in modo così evidente. Un atto al limite dell’eversione istituzionale che dovrebbe spingere il Magistrato Supremo della Repubblica, il capo dello Stato, a dire parole chiare sui limiti, anche non scritti, dell’operato dei giudici e dei magistrati di ogni ordine e grado.

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