Guidate un veicolo non vostro? Se non c’è annotazione sulla carta di circolazione rischiate multe salatissime

Per tutti i veicoli va registrato il conducente abituale. Cambiano le regole per chi utilizza veicoli non propri. Sanzioni salatissime da  705 a 3.526 euro a carico del proprietario e del conducente non occasionale. Gli obblighi derivano da una norma che avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2012, poi prorogata fino al prossimo 3 novembre

Verona – Semplificazione burocratica? No, grazie. Per chi utilizza veicoli non propri per periodi prolungati, infatti, scatta un obbligo burocratico in più: l’annotazione sulla carta di circolazione del nominativo. Un obbligo, non una facoltà,  che entrerà in vigore il 3 novembre 2014, ma il termine avrebbe dovuto scattare in origine dal 7 dicembre 2012, una scadenza prorogata da una direttiva del ministero dell’Interno (n. 33691 del 6 dicembre 2012), necessaria ad adeguare i sistemi informatici.

Tale obbligo riguarda riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ed è diretto sia alle persone giuridiche che a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi (ossia aventi la residenza nello stesso indirizzo). Soggetti a tale obbligo di annotazione quando il veicolo è utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni.

La norma si pone l’obiettivo di facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione, rendendo così più diretta ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative. Uno per tutti, il caso in cui la sanzione comprenda la decurtazione di punti dalla patente.

Quindi, dal prossimo 3 novembre, chi dispone di un veicolo a titolo di comodato [art. 1803 Codice Civile] – o in forza di un affidamento in custodia giudiziale – deve essere annotato sulla carta di circolazione.

Per le società, la nuova disposizione copre molti casi in cui finora non era richiesta alcuna formalità, come ad esempio la trasformazione del tipo di società, l’acquisizione o la fusione di società, il cambio di denominazione, l’affidamento in custodia giudiziale, i contratti di comodato d’uso per periodi superiori ai 30 giorni a dipendenti, collaboratori o dirigenti (al di fuori delle ipotesi di utilizzo di beni aziendali come fringe benefit).

Per i privati non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario. Negli altri casi, se l’uso del veicolo o del rimorchio è continuato e superiore a 30 giorni, allora scatta l’obbligo di annotazione.

Cosa deriverà dall’applicazione di questa norma, che ha finalità perfino condivisibili? Anzitutto un’ulteriore burocratizzazione delle procedure e un intasamento della Motorizzazione Civile, o delle agenzie di disbrigo pratiche, le quali potrebbero perfino accentuare la portata della norma e allargare il bacino degli obbligati all’annotazione (pur di guadagnare qualcosa in più, soprattutto in tempi di vacche magrissime per il mondo dell’automobile).

In secondo luogo, si creerà una confusione amministrativa, un mezzo utilizzato dallo Stato per lucrare sanzioni pesantissime. Infatti, la violazione delle norme sull’annotazione obbligatoria di utilizzatori di veicoli e rimorchi non propri prevede sanzioni consistenti: da 705 a 3.526 euro. Con un margine di discrezionalità molto preoccupante.

Come le autorità preposte certificheranno la violazione di tale obbligo, se non con una ulteriore inversione dell’onere della prova? Ossia, toccherà all’utente dimostrare di non essere un utilizzatore non abituale da oltre 30 giorni di un veicolo non proprio. E questo la dice lunga sulla reale propensione alla semplificazione amministrativa di questo Paese ammalato di un cancro duplice: la burocrazia onnivora e la politica inadeguata.

(Riferimenti normativi: – Legge 120 del 29 luglio 2010; DPR 198 del 28 settembre 2012; Art. 94 del Codice della Strada; Art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del codice della strada; Direttiva Ministero Interno n. 33691 del 6 dicembre 2012; Circolare Ministero Interno 10 luglio 2014 n. 15513)

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John Horsemoon

Sono uno pseudonimo e seguo sempre il mio dominus, del quale ho tutti i pregi e i difetti. Sportivo e non tifoso, pilota praticante(si fa per dire...), sempre osservante del codice: i maligni e i detrattori sostengono che sono un “dissidente” sui limiti di velocità. Una volta lo ero, oggi non più. Correre in gara dà sensazioni meravigliose, farlo su strada aperta alla circolazione è al contrario una plateale testimonianza di imbecillità. Sul “mio” giornale scrivo di sport in generale, di automobilismo e di motorsport, ma in fondo continuo a giocare anche io con le macchinine come un bambino.

3 pensieri riguardo “Guidate un veicolo non vostro? Se non c’è annotazione sulla carta di circolazione rischiate multe salatissime

  • 30/10/2014 in 12:51:37
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    Sarei curioso di sapere come fanno le oltre seicentomila autoblu (cosidette) ad esempio le auto della polizia, dei carabinieri, dei comuni, dei manutentori, dei fattorini, ecc, ecc.
    Mi sembra chiaro che come sempre è una norma che verrà applicata solo per il popolino per continuare a spolparlo !!!
    Questa norma fa il paio con quella che obbliga tutti coloro che hanno a che fare con i minorenni (inclusi nonni, zii, … !!!! SIC !!!) a fare il certificato penale
    Sorvolo sulla terminologia criptica volutamente usata per rendere incomprensibile il decreto ((add es. aventi causa, danti causa, prototipi, ecc)
    EVVIVA LA SEMPLIFICAZIONE CONCLAMATA !!!!

    • 30/10/2014 in 14:55:14
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      Le auto cui lei fa riferimento sono escluse per definizione, perché guidate per motivi di servizio con apposito “ordine”. Sulla semplificazione, è quello che evidenziamo nell’articolo: finalità condivisibile, modalità risibile.

  • 26/10/2014 in 18:21:43
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    ottimo per il conducente poco attento alle regole,però e molto disonesto per un governo che sventolando la bandiera delle regole tira fuori guerra agli evasori in tutti i modi….

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