Isil uccide pilota giordano prigioniero di guerra

Secondo l’agenzia di stampa turca Anadalou sarebbero falliti due blitz di commando Usa per liberarlo. Il testo della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra del 1949

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Amman – Muadh al-Kassasbeh, il pilota giordano catturato dalle milizie jihadiste dello Stato islamico in Siria la settimana scorsa è stato ucciso. Lo ha riferito l’emittente araba “Al Mayadeen”, che ha sede a Beirut.

Lo Stato islamico (Isis) ha giustiziato il pilota giordano Muad al Kassasbeh che era stato preso ostaggio una settimana fa nel Nord della Siria“: è questo il testo della notizia flash data dall’emittente araba “Al Mayadeen”, senza fornire ulteriori dettagli.

In precedenza, l’agenzia turca “Anadalou”, aveva riferito di “un fallito tentativo per la liberazione di al Kassasbeh” che sarebbe stato compiuto da un “commando americano“, secondo quanto riferisce il sito d’informazione arabo “Bokra.net”, secondo cui “gli elicotteri del commando sono stati bersagliati da una pioggia di piombo nella zona che si ritiene che l’Isis tiene in prigionia il pilota“.

Martedì scorso, siti jihadisti hanno lanciato un sondaggio sulla sorte di al Kassasbeh con un hashtag che recita così: “Suggerisci un modo per uccidere quel maiale del pilota giordano“.

Tuttavia la notizia ancora non è stata confermata ufficialmente. Di converso, il crimine di guerra – con la conferma ufficiale – sarà acclarato e la Corte Penale Internazionale ha solo l’imbarazzo della scelta nell’individuare i colpevoli delle violenze su un militare combattente.

È infatti provata la violazione della terza Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, in particolare degli articoli 13 e 14, che riportiamo come estratto del testo completo del Trattato.

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (12 agosto 29 49)

Articolo 13 – I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.

I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.

Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite.

Articolo 14 –  I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità e del loro onore.

Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli uomini.

I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della loro cattura. La Potenza detentrice potrà limitarne l’esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga.

(askanews)