L’Italicum, legge elettorale ‘imposta’ dal Governo Renzi al Parlamento, descritta in 12 punti

Premio di maggioranza alla lista che raggiunge il 40% dei voti, doppio turno, parità di genere nell’alternanza sulle liste elettorali, capilista bloccati. Il voto agli studenti ‘Erasmus’ e ai militari all’estero (ma non viola il principio di rappresentanza legata alla residenza?). Una clausola salvaguardia prevede che entri in vigore il 1° Luglio 2016

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Roma, 30 apr. (askanews) – La nuova riforma della legge elettorale, l’Italicum, su cui il governo ha ottenuto tra ieri e oggi tre fiducie a Montecitorio, è un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza. Ecco in 12 punti le novità introdotte dal testo che la prossima settimana sarà approvato, salvo sorprese, in via definitiva dall’Aula della Camera.

NUOVA SCHEDA ELETTORALE. La riforma introduce una nuova scheda elettorale: ogni casella sarà composta dal contrassegno del partito al centro, a sinistra il nome e il cognome del capolista mentre a destra due righe per le preferenze.

100 COLLEGI PLURINOMINALI. Le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui verranno reintrodotti i collegi uninominali.

ELETTI ALL’ESTERO. I 12 deputati eletti nella circoscrizione estero sono eletti con lo stesso sistema attualmente vigente: il disegno di legge non interviene sul punto.

PREMIO DI MAGGIORANZA. Sono attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi.

BALLOTTAGGIO. Nel caso in cui nessuna lista raggiungesse il 40% dei consensi si procede a un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti. È esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.

SOGLIA DI SBARRAMENTO. Accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3% dei voti validi.

PARITÀ DI GENERE. In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, i capolista dello stesso sesso non eccedono il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione, nessuno può essere candidato, in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi. L’elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista.

CAPILISTA BLOCCATI E POI PREFERENZE. Sono eletti prima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

VOTO STUDENTI ERASMUS. La legge dà la possibilità agli elettori temporaneamente all’estero (in particolare gli studenti Erasmus e i militari impegnati nelle missioni) di votare per corrispondenza nella Circoscrizione estero.

COLLEGI ELETTORALI. I collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro cinque mesi e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’Italicum.

NORMA ANTI-FLIPPER. La norma prevede un meccanismo di ripartizione dei seggi eccedentari che tutela anche le liste minori. Nel nuovo testo approvato al Senato la lista che ha raccolto più voti (eccedentari) cede il seggio a quella più piccola dove questa ha raccolto più consensi.

STATUTO OBBLIGATORIO. Per presentare la propria lista alle elezioni sarà necessario depositare anche uno Statuto.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. La nuova legge elettorale entrerà in vigore a decorrere dal 1° Luglio 2016.

(askanews)

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