Carceri, Napolitano: “Parlamento prenda in considerazione indulto o amnistia”
Il presidente della Repubblica da Poggioreale a Napoli: ”Pronto un mio messaggio alle Camere”. E ricorda: ”L’Ue ci impone una risposta al sovraffollamento, c’è una sentenza della Corte di Strasburgo”. E sottolinea: ”Abbiamo bisogno di continuità nell’azione di governo, non di campagne elettorali a getto continuo”
Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel corso del suo intervento tenuto nel carcere di Poggioreale a Napoli, ha affermato di aver pronto un «messaggio al Parlamento sulla situazione delle carceri» e di aver atteso di trasmetterlo solo «un momento di maggiore serenità e attenzione politica perché mi auguro venga ascoltato e letto con tutto il necessario sforzo e coraggio».
Napolitano ha ricordato l’obbligo derivante da due sentenze della Corte dei diritti umani di Strasburgo, che ha condannato l’Italia per le vergognose condizioni delle carceri italiane. «Abbiamo un obbligo giuridico, europeo e nazionale, sapete che c’è una sentenza della Corte di Strasburgo che ci impone di dare una soluzione al sovraffollamento delle carceri» ha spiegato il capo dello Stato, salutato da un immediato applauso.
Nel messaggio il capo dello Stato intende porre «al Parlamento l’interrogativo se esso non possa prendere in considerazione un provvedimento di clemenza, indulto o amnistia», perché «bisogna andare a delle soluzioni effettive, e anche per questo – ha sottolineato – abbiamo bisogno che il Parlamento discuta e lavori, non che ogni tanto si sciolga».
L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una causa di estinzione della pena. Con l’amnistia lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato.
Amnistia e indulto sono provvedimenti generali ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono dalla grazia, che, invece, è un provvedimento individuale.
Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale (art. 79, co. 1, Cost.),. In precedenza – prima dell’entrata in vigore della L. Cost. n. 1/1992 (che ha modificato il testo dell’art. 79 Cost.) – erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere.
Il fortissimo innalzamento del quorum di votazione (dalla maggioranza semplice a quella dei due terzi, superiore a quanto richiesto nel procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.) ha reso molto più difficile il ricorso a questi istituti e, dal 1992 sino ad oggi, vi è stato un solo caso di applicazione dell’art. 79 Cost. (l. n. 241/2006), mentre dal 1948 al 1992 vi erano stati oltre quaranta provvedimenti legislativi di clemenza. Amnistia e indulto non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge (art. 79, co. 3, Cost.).
Sulle leggi di amnistia e indulto, infine, non può essere proposto un referendum abrogativo (art. 75, co. 2, Cost.).
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