Cambia il diritto di famiglia: in 5 punti la nuova legge sul cognome dei figli

Piena libertà ai genitori di decidere, ma senza accordo si mette il doppio cognome in ordine alfabetico

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Roma – Sono cinque i punti caratterizzanti la nuova legge sul cognome dei figli, approvata ieri in commissione Giustizia e da lunedì all’esame dell’aula della Camera.

Stop al “patriarcato”. I coniugi avranno piena libertà di attribuire ai figli il cognome che desiderano. Alla nascita il figlio potrà avere il cognome del padre o della madre o il doppio cognome, secondo quanto deciso dai genitori di comune accordo Se però manca l’accordo (a parte una visita da un consulente matrimoniale…), il figlio avrà automaticamente il cognome di entrambi in ordine alfabetico. La regola varrà anche per i figli nati fuori del matrimonio purché riconosciuti da entrambi i genitori. In caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, il cognome si aggiungerà solo se vi sarà consenso dell’altro genitore e dello stesso minore, se quattordicenne.

Figli adottivi. Il principio della libertà di scelta, con qualche aggiustamento, vale anche per i figli adottati. In questo caso, il figlio adottivo avrà il cognome di uno solo dei genitori adottivi, che sarà anteposto a quello originario, nel caso di decisione concordata: in caso di disaccordo, il figlio adottivo avrà un cognome solo, scelto in ordine alfabetico tra i due dei genitori adottivi. Aspetti non trascurabili di tutela della privacy dovranno essere affrontati in aula, perché il fatto di conservare il cognome originario potrebbe nuocere alla stabilità emotiva del figlio adottivo.

Trasmissibilità del cognome. Chi ha il doppio cognome potrà trasmetterne al figlio solo uno, a scelta. Non come in Spagna – Paese all’avanguardia in materia, per tradizione culturale – dove si trasmette il primo cognome, quello paterno. Resta il dubbio se si dovrà trasmettere lo stesso cognome a tutti i figli o si potrà decidere di dare ai figli un diverso cognome.

Cognome del maggiorenne. Il maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.

Entrata in vigore differita. Le nuove norme non saranno immediatamente vigenti, dopo l’approvazione dei due rami del Parlamento. L’applicazione sarà subordinata infatti all’approvazione di un regolamento di attuazione destinato ad adeguare l’ordinamento dello Stato Civile. A tal fine, il ministero dell’Interno avrà un anno di tempo per approvare questo regolamento di attuazione.

(Credit: TMNews)