THE HORSEMOON POST ©2012 | Politica: Italia, Europa| Se l’arbitro offende i giocatori si delegittima, di Vincenzo Scichilone - 9.05.2012 -

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THE HORSEMOON POST ©2012 | Politica: Italia, Europa| Se l’arbitro offende i giocatori si delegittima, di Vincenzo Scichilone - 9.05.2012

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Analisi Politica

Quirinale parte attiva in politica è fuori dalle regole
Se l’arbitro offende i giocatori si delegittima
Faccia due passi indietro, presidente

Il presidente Napolitano supera le proprie prerogative
di Vincenzo Scichilone

Articolo pubblicato il 9.05.2012 - h 11.45 | Tag: presidenzialismo, irresponsabilità politica, costituzione della repubblica italiana

La notte scorsa, Tito Boeri ha dato voce via Twitter alle perplessità suscitate ieri mattina dalle dichiarazioni di Giorgio Napolitano sull’esito delle amministrative. «Boom? Conosco solo il boom economico degli anni Sessanta» aveva detto il capo dello Stato, in “libera uscita” dall’ufficio presidenziale, sminuendo e dileggiando il risultato del Movimento 5 Stelle di cui Beppe Grillo è solo il “piazzista” mediatico.

Boeri ha scritto nel suo tweet delle 0.41: «Un arbitro non dovrebbe mai insultare i giocatori e, con loro, cittadini-spettatori del gioco, limitandosi a garantire rispetto delle regole». Sintetico, esaustivo, illuminante, anzi fulminante.

Il presidente della Repubblica nel nostro ordinamento non può partecipare alla vita politica se non nei modi previsti dalla Costituzione, perché i padri costituenti hanno voluto che l’istituto presidenziale fosse una figura di garanzia, super partes e politicamente irresponsabile.

Noi saremmo a favore di una repubblica presidenziale piena, con i pesi e i contrappesi istituzionali del  modello statunitense, ma storicamente dobbiamo riconoscere che lo Stato nazionale in Europa ha visto erose molte delle proprie prerogative, sia dal basso che dall’alto, e quindi sarebbe antistorico innestare oggi quella figura in Italia, unendo la figura del capo dello stato e del capo del governo. Servirebbe piuttosto un “governatore” statale, nel quadro del processo di federalizzazione dell’Unione Europea. Ma siamo nel campo degli auspici e comunque è un’altra storia.

L’attivismo di Giorgio Napolitano ieri è arrivato quasi a un punto di rottura costituzionale, perché occupante uno spazio che va ben oltre il recinto delle prerogative presidenziali, tassativamente enunciate dalla nostra Carta fondamentale del 1948 non ancora abrogata, né modificata in senso presidenziale. Aggiungiamo: perfino negli Stati Uniti il presidente federale, una volta eletto, assume un tratto di garanzia dell’intero sistema politico e istituzionale e, da Commander in Chief, non si sognerebbe mai di criticare una parte politica con toni di dileggio, pur partecipando attivamente perfino alle campagne elettorali di Mid Term.

Il pericolo del costante debordo presidenziale di Napolitano, di fronte al quale le picconate di Francesco Cossiga sembrano miti rimbrotti di un nonno saggio, è di amplificare quei sentimenti contrari alla politica, non in quanto tale, quanto a “questa politica”, i cui protagonisti sono vere e proprie cariatidi del sistema, percepiti come incapaci di amministrare correttamente lo Stato e preoccupati solo a mantenere privilegi per se stessi, le proprie milizie e i propri clientes.

Per restare nella metafora usata con puntualità da Boeri, il rischio di un arbitro che insulta o dileggia i giocatori è di suscitare la reazione del pubblico, che prima o poi inizierà a fischiarlo, ma presto potrebbe chiederne perfino un anticipato avvicendamento. Ossia, fuor di metafora, il rischio è di delegittimare se stesso e l’istituto di garanzia che presiede  e a cui è stato elevato per volontà popolare mediata dal parlamento, quindi lontana dalla gente.

Ai tempi di internet e della rete, la mediazione tra punti di interesse è fortemente attenuata. Il consumatore può acquistare direttamente dal produttore. Il pubblico può esprimere, in forma civile, le proprie opinioni saltando la mediazione/censura della stampa cartacea (basta un blog o, ancor meglio, un messaggio postato in un social network). Il cittadino rivendica di operare più direttamente nel processo decisionale che incide sulla propria vita di ogni giorno. Questo è il nocciolo del successo del movimento di Grillo, corroborato dalla forza di persone non compromesse nel sistema partitocratico.

Questo Napolitano lo sa bene, perché è uomo di grande esperienza politica, ma dovrebbe anche percepire che esporre la presidenza della Repubblica alle critiche politiche non è un fatto positivo. La squalificazione dell’attuale designatore (il Parlamento), apre uno spazio improprio, ma i cittadini potrebbero presto rivendicare legittimamente un ruolo attivo anche nella scelta del presidente della repubblica, figura trascinata nell’agone politico senza alcun raziocinio e con il rischio della delegittimazione. Faccia un passo indietro, presidente, forse anche due.

© Riproduzione riservata

 
Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica
Il tweet di Tito Boeri
Il tweet di Tito Boeri

Il presidente della Repubblica
nella Costituzione della Repubblica Italiana

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

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