Marò, la storia italiana da Cassibile a Rosolini. Dall’Armistizio alla figuraccia della ministra Bonino

La Giunta comunale di Rosolini ha adottato una delibera con cui chiede al Governo italiano di intraprendere un’azione risolutiva per risolvere la controversia con l’India sui fucilieri della Marina Militare del Battaglione San Marco, sulla base delle norme della Convenzione sul diritto del mare (UNCLOS). Possibile che il sindaco di Rosolini conosca il diritto internazionale marittimo meglio della ministra degli Esteri Emma Bonino?

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Tra Cassibile e Rosolini ci sono circa 35 chilometri. Tra l’8 settembre 1943 e oggi ci sono 25.720 giorni. Tra l’Armistizio di allora e la resa incondizionata di Nostra Signora della Farnesina – Emma Bonino – c’è l’Alfa e l’Omega di un Paese strano, con la dotazione genetica per essere faro di civiltà nel mondo, ma con lo Stato più sgangherato e disorganizzato del pianeta.

Oggi possiamo dire però che c’è una luce in fondo al tunnel, perché possiamo riporre le nostre patriottiche speranze nella giunta municipale di Rosolini, che in territorio di Siracusa vuole chiudere il cerchio dell’ignominia e consegnare davvero il Paese al XXI Secolo.

La giunta comunale della cittadina in provincia di Siracusa due giorni fa, su proposta dell’assessore alla cultura (e sport, turismo e spettacolo), Salvo Latino, ha adottato un atto di indirizzo politico per la risoluzione della controversia dei due Marò italiani e, successivamente, una delibera con “l’espresso invito rivolto al Governo Italiano, ai Ministeri degli Esteri di tutti i paesi partner dell’UE, alla Commissione Europea, al Parlamento europeo, al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, alle Nazioni Unite ad esperire un’azione congiunta nei confronti dell’India, finalizzata all’attivazione dell’Arbitrato obbligatorio,  ai sensi della Convenzione ONU sul Diritto del Mare, per la soluzione della controversia nella quale sono coinvolti i fucilieri di Marina (Salvatore Girone e Massimiliano Latorre) e all’immediata liberazione e ritorno in Italia dei due militari italiani” (la delibera è scaricabile qui).

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Tralasciamo il fatto che gli Stati dell’Unione Europea non sono “partner”, ma Stati membri, resta il fatto che a Rosolini la giunta comunale dimostra di conoscere meglio della signora Bonino il diritto internazionale marittimo, quel trattato di Montego Bay di cui abbiamo spesso parlato su queste colonne.

A questo punto occorre spiegare in (estrema) sintesi cosa significa diritto internazionale (avvertiamo che la semplificazione utile al lettore medio potrebbe pagare in termini di precisione “alla lettera”, ndr). Il diritto internazionale regola la vita della Comunità Internazionale dalla seconda metà del XVI Secolo, grazie all’elaborazione dottrinale di giganti del diritto come Francisco de Vitoria e Huig van Groot (Ugo Grozio, nella traslitterazione italiana), padre del giusnaturalismo, con l’italiano Alberico Gentili a inserirsi tra i due, anche sotto il profilo anagrafico, e del quale negli ultimi 15 anni è stata studiata l’opera di elaborazione giuridica in materia internazionale. L’attuale sistema internazionale deriva, in massima parte, dall’assetto giuridico prodotto dalla Pace di Vestfalia, firmata a Münster e Osnabrück, rispettivamente il 24 ottobre e il 15 maggio del 1648, che mise fine alla Guerra dei Trentanni. L’evento bellico più devastante in Europa prima dei due conflitti mondiali del XX Secolo (che non a caso qualche storico, non a torto, ritiene poter essere identificata come una Seconda Guerra dei Trentanni).

Le norme del diritto internazionale sono consuetudinarie o pattizie.

Le norme consuetudinarie si basano su due elementi co-essenziali: un elemento oggettivo – la diuturnitas – ossia la ripetizione costante e uniforme nel tempo di un dato comportamento; e un elemento soggettivo – l’opinio juris ac necessitatis– la convinzione che quel comportamento sia moralmente obbligatorio (opinio juris) e che sia necessario mantenerlo tale. Perché una norma internazionale consuetudinaria abbia il vigore della legge è necessario che sia accettata come tale da una larga maggioranza di Stati e dai più importanti Stati (per economia, demografia, capacità militari).

Le norme pattizie – o diritto internazionale convenzionale – è costituito da quelle norme stabilite attraverso apposite convenzioni internazionali e vincolanti solo gli Stati firmatari, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. In genere, il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario, tranne che per le norme cogenti consuetudinarie, ossia quelle norme considerate a tutela di valori fondamentali della vita internazionale.

Il diritto internazionale marittimo fino al 1982 era regolato dalle norme consuetudinarie risalenti al XVII Secolo. Al termine di un lungo negoziato durato ben nove anni, si arrivò alla firma della Convenzione promossa dalle Nazioni Unite che codificava con esattezza il diritto marittimo, ma si dovette aspettare il 1994, l’anno seguente alla ratifica del 60° Stato membro, la Guyana.

I fatti che coinvolgono i due militari italiani rientrano nelle fattispecie previste dall’UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), che prescrive quattro modalità di risoluzione delle controversie, quattro procedure di fronte a organi internazionali giurisdizionale:

a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare di Amburgo, costituito in conformità all’Allegato VI dell’UNCLOS;

b) la Corte internazionale di giustizia;

c) un tribunale arbitrale costituito in conformità all’Allegato VII dell’UNCLOS;

d) un tribunale arbitrale speciale costituito in conformità all’Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate:

Il tribunale arbitrale speciale però è incompetente a decidere sui fatti, perché riguarda controversie relative alla pesca, alla protezione e preservazione dell’ambiente marino, alla ricerca scientifica marina, o alla navigazione, incluso l’inquinamento da parte di navi in transito.

Quindi, il Governo italiano avrebbe dovuto agire sul piano giudiziario internazionale in modo deciso e con differente celerità, chiamando in giudizio l’India di fronte al Tribunale di Amburgo sui diritti del mare; ovvero di fronte alla Corte Internazionale di giustizia o, ancora, di fronte a un tribunale arbitrale.

Il fatto che non sia stata esperita questa procedura implica una grave negligenza da parte delle persone che si sono succedute nei ruoli di governo con funzioni esecutive, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al ministero degli Esteri e al dicastero della Difesa. Negligenza che potrebbe avere anche un rilievo penale: l’omissione in atti d’ufficio (ex art. 328 codice penale).

È possibile che Emma Bonino ed Enrico Letta di tutto questo non sappiano nulla? A noi non sembra possibile. Però l’azione politica della giunta municipale di Rosolini – seguita in poche ore da una trentina di centri in Italia – mette con le spalle al muro il Governo della Repubblica, che ora deve prendere atto di una posizione ufficiale e di chi può eventualmente tracciare la strada…

Riusciranno i nostri eroi del Governo (eroi si fa per dire) a rifiutarsi di intraprendere i passi necessari e a mantenere un inviato speciale per la questione con un bilancio fallimentare? Lo vedremo nei prossimi giorni.

Quel che già sappiamo, però, è che a Rosolini si può chiudere il cerchio aperto 71 anni fa a Cassibile, con la speranza però che l’esito, in una prospettiva di lungo termine, sia migliore.

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