Il Decreto lavoro è legge: via libera dalla Camera con 279 sì e 143 no

Le misure, da contratti a termine ad apprendisti, con l’obiettivo di rilanciare l’occupazione

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Roma – Dopo aver incassato la terza fiducia, il decreto lavoro è stato approvato in via definitiva dall’Aula della Camera con 279 voti a favore e 143 voti contrari. Il provvedimento diventa quindi legge.

Il decreto mantiene l’impostazione originaria data dal premier Matteo Renzi e dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti, cioè quella di rendere più facile il ricorso ai contratti a termine e all’apprendistato con l’obiettivo, sostiene l’esecutivo, di “rilanciare l’occupazione”. Tesi contestata dalle opposizioni che ritengono le misure un’ulteriore spinta alla precarietà.

Il testo iniziale è stato confermato nella parte in cui innalza da 12 a 36 mesi la durata dei contratti a termine senza il requisito della causalità; ma le proroghe possibili nei 36 mesi scendono da otto a cinque. Retromarcia invece, rispetto al risultato raggiunto in prima battuta a Montecitorio, sull’obbligo di assunzione per chi non rispetta il tetto del 20% di contratti a termine sull’organico a tempo indeterminato dell’azienda: se sforano la soglia i datori di lavoro dovranno pagare una multa tra il 20% e il 50% della retribuzione del lavoratore.

Una soglia, quella del 20% di contratti a termine, che però non varrà per gli enti di ricerca. E per i ricercatori impegnati in progetti scientifici non sarà neanche applicata la durata massima di 36 mesi.

Arriva poi un preambolo con una sorta di norma-manifesto che rinvia ad una futura sperimentazione il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente.

Novità anche sul diritto di precedenza previsto per la stabilizzazione dei precari: deve essere “espressamente richiamata nell’atto scritto”, cioè nel contratto. Del diritto di precedenza può godere il precario che ha un contratto a termine superiore ai sei mesi nella stessa azienda e il lavoratore stagionale. Quanto alle lavoratrici si vedranno riconoscere, ai fini del diritto di precedenza, il congedo di maternità.

La quota di apprendisti che devono essere stabilizzati varrà per le imprese con oltre 50 dipendenti e si potranno prevedere specifiche modalità di “utilizzo del contratto di apprendistato anche a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali”.

Torna l’obbligo di formazione pubblica che il decreto del governo aveva cancellato ma in forma soft: si precisa che la Regione ha 45 giorni di tempo per comunicare all’azienda le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, dovrà indicare le “sedi” e il “calendario” e potrà avvalersi “delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili”. Per la formazione on the job viene reinserito il piano formativo individuale scritto ma con modalità semplificate (il testo Renzi-Poletti aboliva l’obbligo).

Vengono infine introdotte norme transitorie per consentire alle aziende di adeguarsi al decreto legge. I datori di lavoro che abbiano in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del nuovo tetto del 20% di contratti a termine devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2014 “salvo che un contratto collettivo applicabile all’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario – prosegue la norma – il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale” stabilito dal provvedimento.

(TMNews)