Jobs act, abolito il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Cgil: “Colpo di mano, daremo battaglia”

La norma contenuta nei decreti legislativi. Il sindacato in rivolta

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Roma – Attraverso gli strumenti che saranno assegnati al lavoratore, per prendere la prestazione produttiva, potrà derivare la possibilità ”di un controllo a distanza”. A confermare l’introduzione dei controlli a distanza, attraverso i decreti legislativi collegati al Jobs act, è la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento sulla semplificazione delle procedure e degli adempimento a carico di cittadini e imprese.

”Sui controlli a distanza siamo al colpo di mano”, ”daremo battaglia in Parlamento” e ”verificheremo con il garante della privacy se ciò è consentibile”, afferma il segretario nazionale della Cgil, Serena Sorrentino, commentando la norma contenuta in uno dei quattro dlgs del jobs act, presentati dal governo. ”Non è mai stato detto che nel decreto ‘semplificazioni’ sarebbe entrata la norma sul controllo a distanza dei lavoratori”.

Nella relazione si afferma che ”l’accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, anche se dagli strumenti deriva la possibilità di effettuare controlli. Mentre gli accordi sindacali per l’installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza potranno essere siglati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con lo stesso decreto legislativo vengono introdotte una serie di modifiche alla disciplina delle sanzioni più ricorrenti in materia lavoristica. Per il lavoro in ‘nero’ vengono introdotti degli importi sanzionatori per fasce. In particolare si prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Viene poi modificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche in tal caso favorendo prevedendo un arrotondamento delle somme da versare, ai fini della revoca del provvedimento. Al fine di consentire ”una più immediata ripresa dell’attività imprenditoriale” si prevede inoltre che la revoca è concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

Per quanto riguarda l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali viene stabilita una sanzione da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

In materia di libro unico del lavoro, in caso di mancata conservazione del libro per il termine fissato, è prevista una sanzione da 100 a 600 euro. Il datore di lavoro che dovrebbe, ma non provvede, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro.

(Adnkronos)

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