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Obbligo gomme invernali o catene a bordo: da oggi sanzioni in caso di inadempienza

Dal 15 Novembre è scattato l’obbligo di montare pneumatici invernali (gomme termiche) o di avere catene da neve a bordo delle automobili: resterà in vigore fino al 15 Aprile 2018. Previste sanzioni pecuniarie, ma la sanzione più grave è il pericolo che si può correre guidando automobili instabili a causa di gomme inadatte alle temperature invernali


Partiamo con un dato ‘sociologico’: in alcune regioni d’Italia (Sud: lo diciamo da meridionali), il tema della sostituzione delle gomme estive con le gomme invernali (o termiche) nei mesi più freddi dell’anno è quasi del tutto sconosciuto. Non solo per questioni economiche, quanto piuttosto per ragioni culturali: si pensa che se ne possa fare a meno a temperature più miti.

Invece, montare gomme termiche d’inverno è anzitutto una scelta di sicurezza, perché già a temperature inferiori a 14° Centigradi le gomme estive sono meno adatte ad affrontare tratti di asfalto bagnato e perfino sull’asciutto gli spazi di frenata si allungano in maniera considerevole. Se poi pensiamo che da 7° in giù le caratteristiche di aderenza precipitano, si comprende che per mantenere efficace la stabilità del veicolo, assicurare una frenata pronta e impedire che il veicolo vada fuori strada al minimo variare delle condizioni di aderenza della strada, è necessario montare gomme termiche.

Attenzione, perché gli argomenti dialettici tipo”Tanto la uso solo in città” o “Quest’anno nevicherà poco”; “Io vado piano” o “la mia macchina è sicura” non farebbero alcuna breccia logica sui tutori dell’ordine, che eleverebbero contravvenzione senza colp o ferire.

L’obbligo di montare gomme invernali è scattato quest’anno ieri, 15 Novembre 2017, è sarà in vigore fino al 15 aprile 2018, con una tolleranza di un mese. Questo significa che gli automobilisti hanno potuto già circolare pneumatici invernali a partire dal 15 Ottobre e potranno farlo fino al 15 Maggio prossimo, senza incorrere in sanzioni.

Cosa prevede la normativa? Quali alternative alle gomme invernali? Quali sanzioni previste per chi non rispetta l’ordinanza?

La normativa sull’obbligo delle gomme invernali

La normativa che introduce l’obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’Articolo 6 del Codice della Strada, introdotto dalla Legge n.120 del 29 luglio 2010.

L’applicazione di questa norma spetta agli enti che gestiscono le singole tratte, i quali devono decidere se imporre o meno l’obbligo, segnalato attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie, in funzione delle caratteristiche orografiche e del clima della zona di competenza.

Per comprendere se il tratto di strada percorso è soggetto a obbligo di montaggio delle gomme invernali o al possesso delle catene a bordo, controllate che sia stato apposto il cartello corrispondente (come quello a lato).

Il periodo e le date

L’obbligo di montare gomme invernali scatta a partire dal 15 Novembre, ma in alcune regioni soggette a climi più rigidi (o semplicemente in zone di montagna), deroghe possono aver anticipato tale periodo. L’obbligo di circolare con gomme invernali termina il 15 Aprile. Tuttavia, seve fare una precisazione: non esiste alcuna norma che imponga di sostituire le gomme invernali con quelle estive, una volta scaduto il periodo invernale. Nel periodo primaverile-estivo, vige però l’obbligo di montare gomme con un determinato ‘indice di velocità’, cui non si può derogare.

La legge, infatti, prevede la possibilità di montare gomme invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto dell’auto (in ogni caso non inferiore a Q), ma permane l’obbligo di montare gomme dall’indice corretto (quindi uguale o superiore) entro un mese dlala scadenza dell’obbligo. Ad esempio se l’obbligo terminasse il 15 aprile, entro il 15 maggio le gomme invernali con indice di velocità inferiore devono essere sostituite.

Alternative alle gomme termiche

Le gomme termiche recano impressa sul fianco la sigla M+S (Mud+Snow, fango e neve, ndr). LE gomme “4 stagioni” o “all-season” non hanno invece prestazioni al top sulla neve, ma rispettano l’obbligo di montaggio delle gomme invernali. Se sul fianco della vostra gomma c’è il Three Peak Mountain Snow Flake (un fiocco di neve e una montagna a tre cime), allora significherà che le gomme hanno superato specifici test invernali e sono in grado di farvi guidare sulla neve con un ottimo margine di sicurezza, grazie a una mescola morbida, adatta alle basse temperature; un battistrada scolpito in modo da ‘agganciare’ la neve e non far slittare la gomma; una struttura in grado di sopportare meglio i carichi della vettura in condizioni di scarsa aderenza e con basse temperature.

L’alternativa alle gomme da neve è costituita dalle catene da neve o dai ragni (catene esterne che possono adattarsi anche a veicoli con ruote non “catenabili”) da applicare alle ruote in caso di bisogno. Con le catene montate il limite di velocità scende obbligatoriamente e 40/kmh, a prescindere dalla strada che si percorre.

In inverno, le gomme termiche assicurano una migliore aderenza in ogni condizione di asfalto, in virtù del battistrada disegnato con l’obiettivo di espellere meglio e più velocemente acqua, fango e neve, senza dover correre il rischio di dover portare catene e attrezzi per montarle e smontarle.

Del tutto sconsigliato è invece montare solo due pneumatici termici sulle ruote motrici, mantenendo tenere quelli estivi sulle altre:  si altererebbe l’equilibrio dell’assetto della vettura, che potrebbe risultare ingovernabile al primo accenno di condizioni di scarsa aderenza.

Sanzioni

Sui tratti di strada e autostrada preceduti da un cartello con ruota catenata è obbligatorio

  • usare gli pneumatici invernali (termici)
  • oppure avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote del veicolo.

Gli pneumatici invernali sono contrassegnati dal simbolo del fiocco di neve all’interno di una montagna stilizzata; il Codice della Strada considera pneumatici invernali anche quelli identificati dalla sigla M+S.

È possibile anche utilizzare catene, ”ragni” o altri dispositivi antisdrucciolevoli se conformi alla

  • norma UNI 11313 (che dal 1 aprile 2013 sostituisce l’omologazione CUNA NC 178-01)
     
  • norme ON V5117, ON V5119 o ON V5119
     
  • norma ON V5121 (normalmente riferita a “calze da neve”) in riferimento al ricorso presentato da un produttore e alla relativa circolare del ministero dell’Interno prot. nr. 300/A/8321/13/105/1/2 del 05.11.2013
     
  • altri dispositivi legalmente fabbricati e/o commercializzati in Unione Europea, Turchia e nello spazio EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) purchè equivalenti UNI 11313 e ON V5117 in termini di affidablità e sicurezza (dotati di certificazioni ed indicazioni di utilizzo, come previsto dal decreto ministero Infrastrutture e Trasporti  del 10 maggio 2011).

Chi viaggia SENZA CATENE (o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve) dove previsto da apposita segnaletica commette una violazione al Codice della strada.

La sanzione è differenziata a seconda che ci si trovi nei centri urbani o meno.

  • Centro abitato: sanzione amministrativa minima di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada;
     
  • Fuori dai centri abitati: sanzione amministrativa minima di 85,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato  al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli.

Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 85,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Sanzioni più pesanti per chi, dopo un mese dalla scadenza del periodo in cui vige l’obbligo, circola ancora con gomme invernali con indice inferiore a quello indicato sul libretto. In questo caso la multa va da 422,00 a 1.682,00 euro ed è prevista la sanzione accessoria del ritiro del libretto di circolazione, con obbligo di revisione del veicolo.

Un’ultima avvertenza: se circolate con gomme termiche in condizioni climatiche non favorevoli (alte temperature), allora fate attenzione, perché le prestazioni di questo tipo di gomma decadono con l’innalzarsi delle temperature .

Se non l’avete già fatto, dunque, vi conviene contattare il vostro gommista di fiducia e concordare quando può sostituire le vostre gomme estive con gomme invernali (o, in alternativa, vendervi delle catene da neve).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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John Horsemoon

Sono uno pseudonimo e seguo sempre il mio dominus, del quale ho tutti i pregi e i difetti. Sportivo e non tifoso, pilota praticante(si fa per dire...), sempre osservante del codice: i maligni e i detrattori sostengono che sono un “dissidente” sui limiti di velocità. Una volta lo ero, oggi non più. Correre in gara dà sensazioni meravigliose, farlo su strada aperta alla circolazione è al contrario una plateale testimonianza di imbecillità. Sul “mio” giornale scrivo di sport in generale, di automobilismo e di motorsport, ma in fondo continuo a giocare anche io con le macchinine come un bambino.